Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla lunga vicenda dell’appalto rifiuti dell’ARO 2 (Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello e Statte). Con la decisione diventa inoltre possibile per i Comuni avviare l’incasso della cauzione da oltre 1,6 milioni di euro legata alla gara.

Il ricorso presentato dalla compagnia assicurativa che garantiva la società esclusa è stato dichiarato inammissibile: secondo i giudici solo l’azienda partecipante alla gara poteva contestare l’esclusione, non il garante della polizza.

Di conseguenza restano valide le decisioni già stabilite dal TAR: esclusione confermata, legittima la procedura amministrativa e aggiudicazione definitiva al raggruppamento Gial–Sieco–Impregico.

Per i cittadini significa una cosa semplice: la gestione del servizio rifiuti è ormai definitiva e non potrà più cambiare per effetto di ricorsi amministrativi.

Comunicato stampa del Comune di Martina Franca

Sentenza del Consiglio di Stato sulla gara rifiuti, il Comune di Martina avvia la procedura per incassare insieme ai Comuni ARO Ta/2 una cauzione di oltre 1,6 mln

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 20 febbraio 2026, il Comune di Martina Franca, come capofila ARO Ta/2, può procedere all’escussione della polizza assicurativa fideiussoria presentata da una delle aziende che hanno preso parte alla gara per l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana.

L’azienda si era inizialmente aggiudicata in via provvisoria la gara ma, a seguito di verifica dei requisiti, è stata esclusa dagli uffici che hanno proceduto, oltre all’esclusione, anche all’aggiudicazione definitiva ad un’altra concorrente e di conseguenza alla richiesta del pagamento della cauzione di 1.641.892,71 euro. L’azienda esclusa ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo impugnando la determina dirigenziale e i relativi provvedimenti di esclusione e di richiesta della polizza fideiussoria.

In primo grado il Tar di Lecce ha respinto il ricorso dell’azienda esclusa dall’aggiudicazione. Avverso la decisione del Tar, la società assicurativa che ha fornito la cauzione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che lo ha respinto dichiarandolo “inammissibile, per difetto di legittimazione della società appellante ad impugnare la sentenza di primo grado”.

Come si legge nella sentenza dei giudici amministrativi di secondo grado, “la società appellante non era legittimata ad impugnare il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara della società … perché, pur avendone interesse, difettava sia della situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto al c.d. quisque de populo, non potendo vantare un interesse legittimo di tipo pretensivo all’aggiudicazione della gara sia della legittimazione ad agire dal lato attivo, non essendo l’atto di esclusione rivolto all’odierna appellante bensì ad altro soggetto giuridico”.

“Le questioni di merito sollevate dalla società appellante– si legge ancora nella sentenza- non possono essere esaminate nel presente giudizio di appello, per carenza dei presupposti processuali della domanda di annullamento”.

Inoltre, il Consiglio di Stato, ha disposto anche la liquidazione delle spese di giudizio in favore del Comune di Martina che si è costituito.

Pertanto, sulla scorta della sentenza, Martina in quanto comune capofila dell’ARO Ta/2 che comprende anche i Comuni di Crispiano, Laterza, Mottola, Statte e Palagianello, può procedere all’escussione della polizza il cui importo, nella misura della metà circa, sarà a proprio vantaggio.

Luciana Convertini

Visualizza tutti i post